Codice Deontologico
degli Infermieri,
A cura dell’Albo degli Infermieri (1999)
1. Premessa
1.1. L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma
abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile
dell’assistenza infermieristica.
1.2. L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla
collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e
complementari, di natura tecnica, relazionale, ed educativa.
1.3. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi
cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà
e della dignità dell’individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della
identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente
responsabile. È uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti
che può attendersi dall’infermiere.
1.5. L’infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di
rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale,
l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno
a viverli nel quotidiano.
2. Principi etici della professione
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici
della professione è condizione essenziale per l’assunzione della
responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo
con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale
considerazione e le assiste indipendentemente dall’età, dalla condizione
sociale ed economica, dalle cause di malattia.
2.4. L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici
ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche,
l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In
presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici
della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto
all’obiezione di coscienza.
2.6. Nell’agire professionale, l’infermiere si impegna a non nuocere,
orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui
attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di
disabilità o svantaggio.
2.7. L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative,
anche attraverso l’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse,
individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità
professionale.
3. Norme generali
3.1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la
formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la
ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e
aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più
efficaci.
L’infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva
la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare
l’assistenza infermieristica.
3.2. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza
raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di
esperti. Riconosce che l’integrazione è la migliore possibilità per far
fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di
prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità professionale.
3.3. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e
competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire
con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o
supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si
astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono
costituire rischio per la persona.
3.4. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti
nell’operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire
della riflessione etica.
3.5. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o
interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori,
imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere
gli interessi dell’assistito.
L’infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per
conseguire vantaggi per sé od altri.
L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi
alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera,
sempre che questa avvenga occasionalmente.
3.6. L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare
soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza
necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell’autorità
competente.
4. Rapporti con la persona assistita
4.1. L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani
e la diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e
mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la
stessa i bisogni assistenziali, anche, al fine di esplicitare il livello
di assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le
proprie scelte.
4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito,
ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui
significative, che coinvolge nel piano di cura.
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto
diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di
assistenza e la relazione con la persona.
4.5. L’infermiere nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte
terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza
ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni
globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non
essere informato.
4.6. L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni
relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di
dati, si limita a ciò che è pertinente all’assistenza.
4.7. L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche
attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi.
4.8. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo
giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla
fiducia che l’assistito ripone in lui.
4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori
condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei
familiari.
4.10. L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione
fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non
metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta
condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e
inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità
istituzionali.
4.11. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione
l’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione
all’età ed al suo grado di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in
condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione di sé, quando la
famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della
persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed
allertare, ove necessario, l’autorità competente.
4.14. L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare
quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso di placebo solo per
casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione
clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza del
conforto ambientale fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
L’infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici
e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita
dell’assistito.
4.16. L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare
nel momento della perdita e nella elaborazione del lutto.
4.17. L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare
la morte dell’assistito, sia che la richiesta provenga dall’interessato,
dai familiari o da altri.
4.18. L’infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi
un’espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e
sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
5. Rapporti professionali con colleghi e altri operatori
5. 1. L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di
cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’équipe.
Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale
contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
5.2. L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso
comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera
affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.
5.3. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il
proprio operato a verifica, anche al fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell’esercizio autonomo della professione l’infermiere si attiene
alle nonne di comportamento emanate dai Collegi Ipasvi nella definizione
del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore Tariffario.
5.5. L’infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica
professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la
pubblicità sanitaria.
5.6. L’infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o
comportamento contrario alla deontologia, attuato dal colleghi.
6. Rapporti con le istituzioni
6.1. L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad
orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di
garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle
risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
6.2. L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un
comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e
dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o
venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.
6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a
carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto
possibile, a ricreare la situazione più favorevole.
6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all’autorità
professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza
infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli
effetti sulla persona.
6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le
situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che
limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale.
7. Disposizioni finali
7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono
vincolanti: la loro inosservanza è punibile con sanzioni da parte del
Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e
della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e
della competenza acquisita e mantenuta.
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